Art. 4. Attuazione degli interventi 1. Entro quindici giorni dalla sua costituzione il comitato approva il programma delle iniziative e degli interventi e le modalita' della loro attuazione. 2. Il programma proposto dal comitato con il relativo piano di spesa e' trasmesso alla giunta regionale per la sua approvazione. Il programma dovra' essere approvato entro dieci giorni. 3. Scaduto tale termine il comitato procede alla realizzazione delle iniziative e degli interventi proposti nel limite della spesa coperta dal finanziamento di cui alla presente legge. 4. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il comitato rimette alla giunta regionale una relazione conclusiva di quanto svolto e dei risultati conseguiti.