Art. 4.
                     Attuazione degli interventi
 
   1.  Entro  quindici  giorni  dalla  sua  costituzione  il comitato
approva il  programma  delle  iniziative  e  degli  interventi  e  le
modalita' della loro attuazione.
   2.  Il  programma  proposto  dal comitato con il relativo piano di
spesa e' trasmesso alla giunta regionale per la sua approvazione.
   Il programma dovra' essere approvato entro dieci giorni.
   3. Scaduto tale termine il  comitato  procede  alla  realizzazione
delle  iniziative  e degli interventi proposti nel limite della spesa
coperta dal finanziamento di cui alla presente legge.
   4.  Entro  novanta  giorni  dal  termine  delle  celebrazioni,  il
comitato  rimette  alla  giunta regionale una relazione conclusiva di
quanto svolto e dei risultati conseguiti.