(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi regionali, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi, nonche' alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di sua competenza, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche, in conformita' alla normativa prevista dagli articoli 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, a. 43.