(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17
                        del 28 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione  provvede  alla  riscossione  coattiva  dei tributi
regionali, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di  ogni  altro
accessorio  e  penalita'  relativi  ai predetti tributi, nonche' alla
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di sua competenza,
delle addizionali e delle entrate patrimoniali  ed  assimilate  della
Regione Marche, in conformita' alla normativa prevista dagli articoli
68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, a. 43.