Art. 4.
 
  1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  bollettino
ufficiale della Regione.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 20 febbraio 1995
                               RECCHI