(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' della legge 1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso, e' riconosciuto il trattamento economico di anzianita' eventualmente maturato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni. 2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982.