Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e che verranno previste nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale. La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 20 febbraio 1995 RECCHI