Art. 2
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante l'utilizzo delle somme  stanziate  nello  stato  di
previsione  della  spesa  per l'anno 1995 e che verranno previste nei
bilanci degli anni successivi nei capitoli  relativi  al  trattamento
economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 20 febbraio 1995
                               RECCHI