Art. 4. Procedura 1. La domanda di indennizzo e' presentata al sindaco del comune ove si e' verificato il danno entro le ventiquattro ore successive. 2. Il sindaco, entro due giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'accertamento del danno tramite il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente e trasmette alla giunta regionale la relativa istruttoria nei dieci giorni successivi. 3. La prestazione dell'unita' sanitaria locale e' gratuita per l'allevatore. 4. La concessione e la contestuale liquidazione dell'indennizzo vengono effettuate, sulla base di un piano di riparto predisposto semestralmente dal dirigente del servizio agricoltura entro il 1 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno in attuazione delle priorita' e dei criteri di graduazione degli indennizzi medesimi stabiliti dalla giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, con atto del dirigente stesso nei trenta giorni successivi. 5. Per ogni semestre potra' essere impegnata fino al 50 per cento della copertura finanziaria prevista. 6. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno e' riferito, per carenza di fondi dovuta anche ad avvenimenti eccezionali, diventano prioritari nell'esercizio che segue e liquidati nel primo semestre utile.