Art. 4.
                              Procedura
 
  1. La domanda di indennizzo e' presentata al sindaco del comune ove
si e' verificato il danno entro le ventiquattro ore successive.
  2.  Il sindaco, entro due giorni dalla presentazione della domanda,
provvede all'accertamento del danno tramite il  servizio  veterinario
dell'unita'  sanitaria  locale  competente  e  trasmette  alla giunta
regionale la relativa istruttoria nei dieci giorni successivi.
  3. La prestazione dell'unita'  sanitaria  locale  e'  gratuita  per
l'allevatore.
  4.  La  concessione  e  la contestuale liquidazione dell'indennizzo
vengono effettuate, sulla base di un  piano  di  riparto  predisposto
semestralmente  dal  dirigente  del  servizio  agricoltura entro il 1
marzo ed  il  15  settembre  di  ciascun  anno  in  attuazione  delle
priorita'  e  dei  criteri  di  graduazione degli indennizzi medesimi
stabiliti dalla giunta regionale con la delibera di cui  all'articolo
3,  comma  2,  con  atto  del  dirigente  stesso  nei  trenta  giorni
successivi.
  5. Per ogni semestre potra' essere impegnata fino al 50  per  cento
della copertura finanziaria prevista.
  6.  Gli  indennizzi  non liquidabili nell'esercizio cui il danno e'
riferito,  per  carenza  di  fondi  dovuta   anche   ad   avvenimenti
eccezionali,   diventano   prioritari   nell'esercizio  che  segue  e
liquidati nel primo semestre utile.