Art. 5.
                        Norme di salvaguardia
 
  1. Per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila,  la
Regione  realizza  indagini  specifiche per accertare l'entita' delle
specie e la loro distribuzione nel territorio anche in collaborazione
con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali.
  2. Per la protezione dell'aquila e' fatto divieto, nel  periodo  di
nidificazione,  che  va  dal  1  febbraio al 31 agosto, di effettuare
pratiche alpinistiche sulle pareti su una fascia di  almeno  trecento
metri dai nidi di aquile reali.
  3.  E'  inoltre  fatto  divieto  a deltaplani con o senza motore di
sorvolare  pareti  ove  siano  presenti  nidi  di  aquila,  territori
compresi  in  oasi faunistiche, parchi e riserve naturali regionali e
disturbare gli  stessi  nidi  di  aquila  con  continue  osservazioni
ravvicinate.
  4.  Ai  trasgressori  delle  sanzioni  contenute nei commi 2 e 3 e'
comminata la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
lire 500.000 a lire 1.500.000.
  5.  Annualmente  debbono  essere  realizzati  censimenti con metodi
adeguati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure  per
il contenimento del fenomeno.
  6.   Un  decimo  della  somma  annualmente  erogata  dovra'  essere
destinato alle misure di cui ai commi precedenti.