Art. 5. Norme di salvaguardia 1. Per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila, la Regione realizza indagini specifiche per accertare l'entita' delle specie e la loro distribuzione nel territorio anche in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali. 2. Per la protezione dell'aquila e' fatto divieto, nel periodo di nidificazione, che va dal 1 febbraio al 31 agosto, di effettuare pratiche alpinistiche sulle pareti su una fascia di almeno trecento metri dai nidi di aquile reali. 3. E' inoltre fatto divieto a deltaplani con o senza motore di sorvolare pareti ove siano presenti nidi di aquila, territori compresi in oasi faunistiche, parchi e riserve naturali regionali e disturbare gli stessi nidi di aquila con continue osservazioni ravvicinate. 4. Ai trasgressori delle sanzioni contenute nei commi 2 e 3 e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000. 5. Annualmente debbono essere realizzati censimenti con metodi adeguati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure per il contenimento del fenomeno. 6. Un decimo della somma annualmente erogata dovra' essere destinato alle misure di cui ai commi precedenti.