Art. 6. Norma transitoria 1. I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 1991, 1992 e 1993 per carenze di disponibilita' di bilancio sono ammessi al contributo previsto dalla presente legge, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro il termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, entro i limiti dello stanziamento disposto per la specifica finalita' nella legge di bilancio per l'anno 1994. A tal fine la giunta regionale stabilisce le priorita' e i criteri di graduazione degli indennizzi in applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.