Art. 6.
                          Norma transitoria
 
  1. I danni debitamente accertati  e  non  indennizzati  negli  anni
1991,  1992  e  1993  per  carenze di disponibilita' di bilancio sono
ammessi al contributo  previsto  dalla  presente  legge,  purche'  la
relativa  domanda  sia  stata  presentata  entro il termine stabilito
dall'articolo 4, comma 1, entro i limiti dello stanziamento  disposto
per la specifica finalita' nella legge di bilancio per l'anno 1994. A
tal  fine  la giunta regionale stabilisce le priorita' e i criteri di
graduazione degli indennizzi in  applicazione  della  misura  di  cui
all'articolo  3,  comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.