Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 600 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30aprile 1980, n. 25. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede: a) per l'anno 1995 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 1; b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento delle disponibilita' recate: a) dal capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono ridotti di lire 600.000.000