Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente  legge
e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 600 milioni.
  2.  Per  ciascuno degli anni successivi l'entita' della spesa sara'
stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci  ai  sensi
dell'articolo 22 della L.R. 30aprile 1980, n. 25.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dalla autorizzazione di
spesa di cui al comma 1 si provvede:
   a) per l'anno 1995 mediante utilizzo, ai sensi  dell'articolo  59,
secondo  comma,  della  L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento
iscritto a carico del capitolo  5100101  dello  stato  di  previsione
della spesa per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 1;
   b)  agli  oneri  relativi agli anni successivi mediante impiego di
una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione  a
titolo  di  ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
legge  16  maggio  1970,  n.  281  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni.
  4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto  del  comma  1  sono iscritte in aumento delle disponibilita'
recate:
   a) dal capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa  per
l'anno 1995;
   b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
  5.  Gli  stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno  1994
sono ridotti di lire 600.000.000