Art. 2. Sanzioni 1. Se l'attivita', per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, viene esercitata senza avere ottenuto l'atto stesso, e' dovuta una soprattassa pari al doppio della tassa che si sarebbe dovuta pagare per il suo rilascio. 2. La stessa soprattassa e' dovuta da chi ha rilasciato indebitamente l'atto. 3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al comma 1 e' dovuta: a) una soprattassa del dieci per cento della tassa non pagata, se questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) una soprattassa del venti per cento, se questa e' corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.