Art. 2.
                              Sanzioni
 
  1.  Se  l'attivita',  per la quale e' necessario un atto soggetto a
tassa di concessione regionale, viene esercitata senza avere ottenuto
l'atto stesso, e' dovuta una soprattassa pari al doppio  della  tassa
che si sarebbe dovuta pagare per il suo rilascio.
  2.   La   stessa   soprattassa  e'  dovuta  da  chi  ha  rilasciato
indebitamente l'atto.
  3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse  annuali  nei  termini
stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al comma 1 e' dovuta:
   a)  una soprattassa del dieci per cento della tassa non pagata, se
questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
   b) una soprattassa del venti per cento, se questa  e'  corrisposta
oltre  i  termini  di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento
dell'infrazione.