Art. 4. Riscossione delle sanzioni e soprattasse 1. E' consentita la definizione in via automatica con il pagamento del tributo evaso e di due terzi della soprattassa mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accertamento o dal giorno della redazione del verbale se effettuata in contraddittorio. 2. Se non interviene la definizione con le modalita' di cui al comma 1, la Regione provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera.