Art. 4.
              Riscossione delle sanzioni e soprattasse
 
  1. E' consentita la definizione in via automatica con il  pagamento
del   tributo  evaso  e  di  due  terzi  della  soprattassa  mediante
versamento su conto corrente postale intestato alla  tesoreria  della
Regione    Marche    entro    trenta   giorni   dalla   comunicazione
dell'accertamento  o  dal  giorno  della  redazione  del  verbale  se
effettuata in contraddittorio.
  2.  Se  non  interviene  la  definizione con le modalita' di cui al
comma 1, la Regione provvede alla riscossione coattiva del tributo  e
della soprattassa nella misura intera.