Art. 7.
                        Decadenza e rimborsi
 
  1. L' accertamento delle violazioni alle norme della presente legge
va eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal
giorno in cui e' stata commessa la violazione.
  2. Entro lo stesso termine, decorrente dalla data del pagamento, il
contribuente  puo'  chiedere la restituzione delle tasse erroneamente
pagate. Non si fa luogo al rimborso nel caso in cui la somma non  sia
superiore a lire 20.000.