Art. 7. Decadenza e rimborsi 1. L' accertamento delle violazioni alle norme della presente legge va eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. 2. Entro lo stesso termine, decorrente dalla data del pagamento, il contribuente puo' chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate. Non si fa luogo al rimborso nel caso in cui la somma non sia superiore a lire 20.000.