Art. 10. Sanzioni 1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in date non comprese nell'autorizzazione stessa, il Sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione. Si applica, altresi', una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. I soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova istanza per due anni. 2. In caso di svolgimento con modalita' diverse da quelle autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. I soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova istanza per un anno. 3. L'accertamento delle infrazioni e' attribuito al Sindaco del comune nel quale si svolge la manifestazione e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).