Art. 10.
                              Sanzioni
 
  1.  In  caso  di  svolgimento  di  manifestazioni fieristiche senza
autorizzazione,  ovvero  in  date  non  comprese  nell'autorizzazione
stessa, il Sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione.
Si applica, altresi', una sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire venti milioni.  I soggetti organizzatori non potranno proporre
una nuova istanza per due anni.
  2.   In  caso  di  svolgimento  con  modalita'  diverse  da  quelle
autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione a lire  dieci
milioni.    I  soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova
istanza per un anno.
  3. L'accertamento delle infrazioni e'  attribuito  al  Sindaco  del
comune  nel  quale  si  svolge  la  manifestazione e le sanzioni sono
irrogate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi  della  legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).