Art. 2. Definizione delle manifestazioni fieristiche 1. Agli effetti della presente legge rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni: a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed all'eventuale vendita dei prodotti esposti; b) fiere specializzate, limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione senza consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualita' di visitatore; c) mostre-mercato, limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti; d) fiere bestiame, limitate ai settori bovino, equino, ovino, caprino e suino, aperte agli agricoltori ed agli allevatori, dirette alla vendita del bestiame esposto. 2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: a) le esposizioni, non aperte al pubblico, realizzate a scopo promozionale e riservate ad una clientela selezionata; b) le mostre-mercato e le esposizioni a scopo promozionale o di vendita, non aperte al pubblico, realizzate a margine di manifestazioni convegnistiche e culturali; c) le mostre ed esposizioni di carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale, non finalizzate alla promozione ne' alla vendita; d) le fiere, fiere-mercato e sagre disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).