Art. 2.
            Definizione delle manifestazioni fieristiche
 
  1.  Agli  effetti  della  presente  legge  rientrano  nel   settore
fieristico le seguenti manifestazioni:
   a)  fiere  generali,  senza  limitazioni  merceologiche, aperte al
pubblico,  dirette  alla  promozione  ed  all'eventuale  vendita  dei
prodotti esposti;
   b)   fiere   specializzate,   limitate   ad  uno  o  piu'  settori
merceologici omogenei, riservate agli  operatori  economici,  dirette
alla promozione ed alla contrattazione senza consegna immediata della
merce  e  con  possibile  accesso  del  pubblico  solo in qualita' di
visitatore;
   c) mostre-mercato, limitate ad uno  o  piu'  settori  merceologici
omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita
dei prodotti esposti;
   d)  fiere  bestiame,  limitate  ai  settori bovino, equino, ovino,
caprino e suino, aperte agli agricoltori ed agli allevatori,  dirette
alla vendita del bestiame esposto.
  2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
   a)  le  esposizioni,  non  aperte  al pubblico, realizzate a scopo
promozionale e riservate ad una clientela selezionata;
   b) le mostre-mercato e le esposizioni a scopo  promozionale  o  di
vendita,   non   aperte   al   pubblico,   realizzate  a  margine  di
manifestazioni convegnistiche e culturali;
   c) le mostre ed esposizioni di carattere  artistico,  scientifico,
naturalistico  o  culturale, non finalizzate alla promozione ne' alla
vendita;
   d) le fiere, fiere-mercato e sagre  disciplinate  dalla  legge  28
marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).