Art. 4.
           Attribuzione della qualifica ed autorizzazioni
 
  1.   La   qualifica  e'  attribuita,  con  decreto,  dall'Assessore
regionale all'industria, commercio e artigianato con l'autorizzazione
alla manifestazione, sentito il Comitato tecnico  consultivo  di  cui
all'art.  3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Interventi per
la     realizzazione    di    iniziative    promozionali    per    la
commercializzazione di prodotti regionali), in relazione ai  seguenti
elementi:
   a)  dimensione  del  mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle
imprese espositrici;
   b) provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei
visitatori;
   c)   idoneita'   degli   impianti,   delle   strutture   e   delle
infrastrutture  ai fini espositivi, in relazione alla tipologia della
manifestazione;
   d) risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni.
  2. Il comitato di cui al comma 1 e' tenuto ad esprimere il  proprio
parere entro trenta giomi dalla richiesta del parere stesso. Nel caso
di mancato rispetto del termine di cui sopra sara' dato per acquisito
parere favorevole.
  3.  L'Assessore  regionale  all'industria,  commercio e artigianato
puo' negare l'autorizzazione ai  soggetti  organizzatori  che,  senza
comprovati  motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate
nell'anno precedente.
  4.  Le  manifestazioni  fieristiche   devono   essere   autorizzate
annualmente ed inserite nel relativo calendario.
  5.   Le   istanze  per  ottenere  la  qualifica  di  manifestazione
fieristica  e  l'autorizzazione  allo  svolgimento  dovranno   essere
presentate  all'Assessorato  regionale  dell'industria,  commercio  e
artigianato entro il 15 gennaio dell'anno precedente  per  quelle  di
rilevanza  nazionale  ed  entro il 30 giugno dell'anno precedente per
quelle di rilevanza regionale e locale.
  6.  Non  possono  essere  autorizzate manifestazioni fieristiche, a
rilevanza nazionale e regionale nello  stesso  settore  merceologico,
che  si  svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro, ne'
negli otto giorni precedenti o successivi alle manifestazioni stesse,
se a carattere nazionale, ne' nei tre giorni precedenti o successivi,
se a carattere regionale.
  7. Non possono  essere  organizzate  manifestazioni  fieristiche  a
rilevanza  locale,  nello  stesso  settore merceologico, in localita'
distanti fra loro meno di venti chilometri, che  si  svolgano,  anche
solo in parte, in concomitanza fra loro.
  8.  La  durata delle manifestazioni fieristiche non puo' superare i
quindici giorni.