Art. 4. Attribuzione della qualifica ed autorizzazioni 1. La qualifica e' attribuita, con decreto, dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato con l'autorizzazione alla manifestazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali), in relazione ai seguenti elementi: a) dimensione del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici; b) provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori; c) idoneita' degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ai fini espositivi, in relazione alla tipologia della manifestazione; d) risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' tenuto ad esprimere il proprio parere entro trenta giomi dalla richiesta del parere stesso. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui sopra sara' dato per acquisito parere favorevole. 3. L'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato puo' negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate nell'anno precedente. 4. Le manifestazioni fieristiche devono essere autorizzate annualmente ed inserite nel relativo calendario. 5. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione fieristica e l'autorizzazione allo svolgimento dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 gennaio dell'anno precedente per quelle di rilevanza nazionale ed entro il 30 giugno dell'anno precedente per quelle di rilevanza regionale e locale. 6. Non possono essere autorizzate manifestazioni fieristiche, a rilevanza nazionale e regionale nello stesso settore merceologico, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro, ne' negli otto giorni precedenti o successivi alle manifestazioni stesse, se a carattere nazionale, ne' nei tre giorni precedenti o successivi, se a carattere regionale. 7. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza locale, nello stesso settore merceologico, in localita' distanti fra loro meno di venti chilometri, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro. 8. La durata delle manifestazioni fieristiche non puo' superare i quindici giorni.