Art. 8.
           Partecipazione alle manifestazioni fieristiche
 
  1.  Possono  esercitare  l'attivita'  di vendita al pubblico, nelle
manifestazioni fieristiche:
   a) i soggetti iscritti nel registro esercenti il commercio di  cui
alla legge 1 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio);
   b)  le  imprese  iscritte  nel registro delle ditte di cui al r.d.
2011/1934 o nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della  legge
29  dicembre  1993,  n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura);
   c)  gli  imprenditori  agricoli,  i  coltivatori  diretti   ed   i
proprietari  o esercenti aziende di allevamento iscritti all'anagrafe
regionale ai sensi  della  legge  regionale  26  marzo  1993,  n.  17
(Istituzione  dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di
allevamento), limitatamente alla loro produzione.
  2. I produttori di beni fabbricati con lavorazioni  prevalentemente
manuali  possono  esercitare l'attivita' di vendita nella Fiera di S.
Orso di Aosta, nella Fiera del legno S. Orso di Donnas e nelle  altre
manifestazioni dell'artigianato tipico tradizionale.