Art. 8. Partecipazione alle manifestazioni fieristiche 1. Possono esercitare l'attivita' di vendita al pubblico, nelle manifestazioni fieristiche: a) i soggetti iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 1 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio); b) le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui al r.d. 2011/1934 o nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); c) gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento iscritti all'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), limitatamente alla loro produzione. 2. I produttori di beni fabbricati con lavorazioni prevalentemente manuali possono esercitare l'attivita' di vendita nella Fiera di S. Orso di Aosta, nella Fiera del legno S. Orso di Donnas e nelle altre manifestazioni dell'artigianato tipico tradizionale.