(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4 del 1 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, nei limiti della pianta organica rideterminata ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme integrative, nonche' delle leggi n. 537/1993 e n. 724/1994, ai dipendenti in servizio al 30 dicembre 1991, in possesso, alla stessa data, dei requisiti previsti all'art. 1 della citata legge regionale ed in costanza di servizio in posizione di comando presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La decorrenza dell'inquadramento, disposta a seguito di specifica richiesta degli interessati previo assenso dell'Ente di appartenenza, e' fissata alla data successiva al provvedimento di rideterminazione della pianta organica. 3. I termini di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico agli appositi capitoli del bilancio regionale di competenza.