(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4
                          del 1 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  disposizioni  della  legge regionale n. 16 del 12 settembre
1991 e successive modificazioni ed  integrazioni  si  applicano,  nei
limiti  della  pianta  organica  rideterminata  ai  sensi del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive norme integrative, nonche'  delle
leggi  n.    537/1993  e n. 724/1994, ai dipendenti in servizio al 30
dicembre 1991, in possesso, alla stessa data, dei requisiti  previsti
all'art.    1 della citata legge regionale ed in costanza di servizio
in posizione di comando presso la Regione alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  2.   La   decorrenza  dell'inquadramento,  disposta  a  seguito  di
specifica richiesta degli interessati  previo  assenso  dell'Ente  di
appartenenza,  e'  fissata  alla  data successiva al provvedimento di
rideterminazione della pianta organica.
  3. I termini di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16  del  12
settembre  1991  sono  riaperti  e decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge  fanno
carico agli appositi capitoli del bilancio regionale di competenza.