(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26
                          del 6 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Contenuto degli accordi di programma
 
  1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attivita' necessarie
all'attuazione  di  opere,  interventi  e  programmi di intervento di
prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e
coordinata di Enti locali, Universita', Istituti di  ricerca,  Unita'
sanitarie  locali  o  comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti
pubblici, nonche' consorzi e societa' a partecipazione  pubblica  che
gestiscono  pubblici  servizi,  la  Regione  promuove  gli accordi di
programma previsti dall'art. 27 della legge 8  giugno  1990,  n.  142
"Nuovo ordinamento delle autonomie locali".
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente
competenza  regionale,  in particolare, le opere, gli interventi ed i
programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e
programmi regionali di  settore,  nonche',  quando  ne  ricorrono  le
condizioni,  le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali
e comunitari.