(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 del 6 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contenuto degli accordi di programma 1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attivita' necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali, Universita', Istituti di ricerca, Unita' sanitarie locali o comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonche' consorzi e societa' a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Nuovo ordinamento delle autonomie locali". 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, nonche', quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.