Art. 2.
       Procedure per la promozione degli accordi di programma
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale  o  l'Assessore  competente
per  materia  se  delegato promuove, anche su richiesta di uno o piu'
soggetti interessati, quando ricorrono  le  condizioni  previste  dal
precedente  art.  1, l'accordo di programma mediante la presentazione
della relativa proposta alla Giunta regionale.
  2. La proposta di cui al comma precedente:
   a)   indica  le  opere,  i  programmi,  gli  interventi,  l'ambito
territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
   b) individua le amministrazioni pubbliche, gli  enti,  le  aziende
pubbliche  e  le  societa'  a  prevalente partecipazione pubblica dei
quali sia prevista l'azione integrata;
   c) indica il termine entro il quale deve essere definito l'accordo
di programma.
  3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve  essere
trasmessa  il  giorno stesso al Consiglio regionale, e' data adeguata
pubblicita'  per  consentire  a  qualunque  soggetto   portatore   di
interessi  pubblici  o privati di presentare eventuali osservazioni o
proposte.
  4. Successivamente all'approvazione della proposta da  parte  della
Giunta  regionale, il Presidente o l'Assessore competente per materia
se  delegato  provvede  ad  avviare  la   procedura,   convocando   i
rappresentanti  delle  amministrazioni,  dei  soggetti  e  degli enti
interessati al fine di costituire il Comitato di  cui  al  successivo
art. 3.