Art. 2. Procedure per la promozione degli accordi di programma 1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o piu' soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale. 2. La proposta di cui al comma precedente: a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi; b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata; c) indica il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma. 3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, e' data adeguata pubblicita' per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. 4. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente o l'Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il Comitato di cui al successivo art. 3.