Art. 3. Comitato per l'accordo di programma 1. I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il Comitato per l'accordo di programma. 2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato. 3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purche' l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.