Art. 3.
                 Comitato per l'accordo di programma
 
  1.  I  rappresentanti  delle  amministrazioni, dei soggetti e degli
enti  di  cui  al  precedente  art.  2,  comma  2,   interessati   al
raggiungimento  dell'accordo  di  programma costituiscono il Comitato
per l'accordo di programma.
  2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta  regionale
o dall'Assessore competente per materia se delegato.
  3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti
pubblici    interessati,    purche'    l'intervento    non   comporti
l'interruzione del processo decisionale.