Art. 4. Compiti del Comitato 1. Al Comitato di cui al precedente art. 3 compete: a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti; b) definire l'entita' delle spese individuando le fonti di finanziamento; c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma; d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche; e) proporre le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento; f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime; g) informare periodicamente le Organizzazinni sindacali sugli accordi di programma predisposti.