Art. 4.
                        Compiti del Comitato
 
  1. Al Comitato di cui al precedente art. 3 compete:
   a)  ricercare  le  intese  sugli  obiettivi  degli  interventi  in
relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti;
   b)  definire  l'entita'  delle  spese  individuando  le  fonti  di
finanziamento;
   c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione
dell'accordo di programma;
   d) nominare una segreteria tecnica composta  da  funzionari  degli
enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e
finanziarie   necessarie  e  di  procedere  agli  opportuni  studi  e
verifiche;
   e)  proporre  le  eventuali   consulenze   tecnico-specialistiche,
indicando le fonti di finanziamento;
   f)  valutare  le  istanze  dei  privati per definire le ipotesi di
eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990,  n.
241  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", da stipularsi  dalle
singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di
programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le
medesime;
   g)  informare  periodicamente  le  Organizzazinni  sindacali sugli
accordi di programma predisposti.