Art. 5.
                Definizione dell'accordo di programma
 
  1. L'accordo di programma deve prevedere:
   a) il programma di attuazione  degli  interventi  e  delle  opere,
eventualmente  articolato  in  fasi  funzionali con l'indicazione dei
tempi relativi;
   b) la quantificazione del costo complessivo e di  quello  relativo
alle eventuali fasi di esecuzione;
   c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
   d) le modalita' di attuazione;
   e)   gli   adempimenti  attribuiti  ai  soggetti  interessati,  le
responsabilita' per l'attuazione e le eventuali garanzie;
   f) le sanzioni per gli inadempimenti;
   g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e  controllo,  dotato
anche  di  poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta
regionale o dall'Assessore  competente  per  materia  se  delegato  e
composto  dai  rappresentanti  dei soggetti partecipanti all'accordo,
nonche' le modalita' di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
   h) l'eventuale procedimento arbitrale  per  la  risoluzione  delle
controversie  che  dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e
la composizione del collegio arbitrale;
   i) gli eventuali accordi da stipularsi con i  privati  interessati
di cui alla lettera f) del precedente art. 4.
  2.  L'ipotesi  di  accordo  di  programma e' deliberata dall'organo
regionale al quale  spetta  la  competenza  secondo  le  disposizioni
statutarie.
  3.  L'accordo  di  programma,  acquisito  il  consenso  unanime dei
soggetti di cui al primo comma dell'art. 1  che  abbiano  partecipato
alla definizione del medesimo, e' sottoscritto dai rappresentanti dei
soggetti   stessi,   dal   Presidente   della   Giunta   regionale  o
dall'Assessore competente per materia se delegato, che l'approva  con
decreto.