Art. 5. Definizione dell'accordo di programma 1. L'accordo di programma deve prevedere: a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi; b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione; c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri; d) le modalita' di attuazione; e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilita' per l'attuazione e le eventuali garanzie; f) le sanzioni per gli inadempimenti; g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonche' le modalita' di controllo sull'esecuzione dell'accordo; h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale; i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lettera f) del precedente art. 4. 2. L'ipotesi di accordo di programma e' deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie. 3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, e' sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato, che l'approva con decreto.