Art. 6. Effetti dell'accordo di programma 1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nullaosta, le autorizzzzioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge. 3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale. 4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali di settore.