Art. 6.
                  Effetti dell'accordo di programma
 
  1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di
pubblica  utilita',  indifferibilita' ed urgenza per le opere in esso
previste e produce in ogni  caso,  per  quanto  di  competenza  della
Regione,  gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  2.  Con  l'approvazione  dell'accordo  di  programma  si  intendono
acquisiti   i  pareri,  gli  assensi,  le  intese,  i  nullaosta,  le
autorizzzzioni  e  le  concessioni  necessarie  da  rendersi   o   da
concedersi   eventualmente  da  parte  delle  amministrazioni  e  dei
soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1  dell'art.  1  della
presente legge.
  3.  Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani
territoriali regionali, queste devono essere approvate dal  Consiglio
regionale.
  4.  Nel  caso  in  cui  non venga raggiunto il consenso unanime per
l'accordo  di  programma,  trovano  applicazione  le   procedure   di
attuazione  di  opere,  interventi e programmi di intervento previste
dalle specifiche leggi regionali di settore.