Art. 7.
   Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione
 
  1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa  alla
Regione  a  norma  dell'art.  1  della  presente  legge, la proposta,
sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunita' montana, dal
Sindaco   metropolitano   o   dal   Presidente    della    Provincia,
rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, comma 1, della legge
8  giugno  1990,  n.  142,  deve pervenire al Presidente della Giunta
regionale con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2.
  2. La Giunta regionale delibera sulle modalita'  di  partecipazione
della    Regione    alla    Conferenza   dei   rappresentanti   delle
amministrazioni  interessate   alla   conclusione   dell'accordo   di
programma di cui all'art.  27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonche' al collegio di cui al comma 6 di detto articolo.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Puglia.
   Bari, 20 febbraio 1995
                             MARTELLOTTA