Art. 7. Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione 1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla Regione a norma dell'art. 1 della presente legge, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunita' montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2. 2. La Giunta regionale delibera sulle modalita' di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' al collegio di cui al comma 6 di detto articolo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 20 febbraio 1995 MARTELLOTTA