Art. 10. Piano d'area 1. ll Consiglio Regionale approva un Piano d'area, in variante al vigente Piano d'area del Parco naturale dell'Argentera, esteso al territorio dell'intero Parco e costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della L.R. 36/1992. 2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. ll Piano d'area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati. 4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione. 5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva. Il Piano d'area e' soggetto a revisione periodica e sostituisce la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, come disposto dall'art. 25, comma 2, della legge 394/1991. 6. ll Piano d'area puo' individuare zonizzazioni interne al perimetro del Parco ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/1990.