Art. 10.
                            Piano d'area
 
  1.  ll  Consiglio Regionale approva un Piano d'area, in variante al
vigente Piano d'area del Parco  naturale  dell'Argentera,  esteso  al
territorio  dell'intero  Parco  e  costituente  a  tutti  gli effetti
stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'art.  23  della
L.R. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della L.R. 36/1992.
  2.  L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del
Piano entro il termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  3.  ll Piano d'area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati
e pubblicato a cura del soggetto adottante sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione  con  l'indicazione  della  sede  in cui chiunque puo'
prendere visione degli elaborati.
  4. Entro novanta  giorni  dalla  pubblicazione  chiunque  puo'  far
pervenire  le  proprie  osservazioni  all'Ente  adottante  il  quale,
esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede  alla
predisposizione  degli  atti  conseguenti  da trasmettere alla Giunta
Regionale  per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la
Commissione tecnica urbanistica e la  Commissione  regionale  per  la
tutela  e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in
seduta congiunta, la  Giunta  Regionale  sottopone  il  Piano  d'area
definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
  5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di
attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore
della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva.  Il Piano
d'area   e'   soggetto   a   revisione  periodica  e  sostituisce  la
strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di  qualsiasi
livello, come disposto dall'art. 25, comma 2, della legge 394/1991.
  6.  ll  Piano  d'area  puo'  individuare  zonizzazioni  interne  al
perimetro del Parco ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/1990.