Art. 12.
                    Finanziamenti per la gestione
 
  1. Agli oneri  per  la  gestione  del  Parco  naturale  delle  Alpi
Marittime   si   provvede   utilizzando   il  riparto  delle  risorse
finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli  per  gli
anni  finanziari successivi, secondo le procedure stabilite dall'art.
9 della L.R.   36/1992,  come  modificato  dall'art.  1  della  legge
regionale 23 giugno 1993, n. 31.