Art. 12. Finanziamenti per la gestione 1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, secondo le procedure stabilite dall'art. 9 della L.R. 36/1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.