Art. 14.
                Abrogazioni e modificazioni di norme
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
   a) legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66;
   b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 65;
   c) lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990;
   d) lettera e1) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990;
   e) comma 6 dell'art. 9 della L.R. 12/1990;
   f) lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 36/1992;
   g) lettera e) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 36/1992.
  2.  La  lettera  m)  del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990, e'
sostituita dalla seguente:
   "m) Parco naturale delle Alpi Marittime;".
  3. La lettera m1) del comma 1 dell'art. 7 della  L.R.  12/1990,  e'
sostituita dalla seguente:
   "m1)  all'Ente  di  diritto pubblico di cui all'art. 1 della legge
regionale istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime;".
   4. Il comma 12 dell'art. 9 della L.R. 12/1990  e'  sostituito  dal
seguente:
  "12.  Il  Consiglio  direttivo  dell'Ente  di  gestione  del  Parco
naturale delle Alpi Marittime e' cosi' composto:
   a) nove rappresentanti della Comunita'  del  Parco  costituita  ai
sensi  dell'art.  14-ter  di  cui  uno  del Comune di Aisone, tre del
Comune di Entracque, tre del Comune di Valdieri, due  del  Comune  di
Vernante;
   b)  tre  membri  nominati  dal  Consiglio  Regionale,  di  cui uno
espresso dalla minoranza;
   c) tre membri nominati  dalla  Provincia  di  Cuneo,  di  cui  uno
designato   dalle   organizzazioni   professionali  agricole  ed  uno
designato dalle associazioni ambientaliste.".
  5. Il titolo della legge regionale  3  settembre  1984,  n.  52  e'
sostituito dal seguente:
  "Istituzione  della  Riserva  naturale  speciale del popolamento di
juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben".
  6. L'art. 1 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Istituzione della Riserva naturale speciale
  1. Ai sensi  della  legge  regionale  22  marzo  1990,  n.  12,  e'
istituita,  con  la  presente legge, la Riserva naturale speciale del
popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben.".
  7. ll secondo comma dell'art. 2 della L.R. 52/1984,  e'  sostituito
dal seguente:
  "I  confini  della  Riserva  naturale  speciale  sono delimitati da
tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che  siano
visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili
le  due  contigue, e portanti la scritta --Regione Piemonte - Riserva
naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San
Giovanni-Saben''".
  8. L'art. 3 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente:
                        "Art. 3. - Finalita'
 
  1. Le finalita' dell'istituzione della  Riserva  naturale  speciale
del  popolamento  di  juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben
sono specificate secondo quanto segue:
   a) tutelare le  caratteristiche  naturali  dell'area  al  fine  di
conservare  e  perpetuare nel tempo la specie juniperus phoenicea ivi
presente e caratterizzante la vegetazione del luogo;
   b) tutelare e conservare le altre specie  botaniche  comprese  nel
perimetro della Riserva;
   c)  conservare  le  caratteristiche  geologiche  e geomorfologiche
dell'area;
   d) favorire la conoscenza della specie juniperus phoenicea  e  gli
studi scientifici della stessa.".
  9. L'art. 4 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente:
                   "Art. 4. - Norme vincolistiche
 
  1.  Ad  integrazione delle norme vincolistiche previste dalla legge
istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime, oltre ai  divieti
in  essa  previsti,nell'area  della  Riserva  naturale  speciale  del
popolamento di juniperus phoenicea di  Rocca  San  Giovanni-Saben  e'
fatto  divieto  di accedere se non per motivi di carattere didattico,
tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione dell'Ente  di  gestione
del   Parco   naturale  delle  Alpi  Marittime.  Da  tale  divieto  e
autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo.
  2. Le violazioni al  divieto  di  cui  al  comma  2  comportano  la
sanzione  amministrativa  di  cui  all'art.  8,  comma 3, della legge
istitutiva dei Parco naturale delle Alpi Marittime.".
  10. L'art. 5 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente:
                "Art. 5. - Gestione e pianificazione
 
  1. La gestione della Riserva naturale speciale e' affidata all'Ente
di gestione del Parco naturale delle Alpi  Marittime  che  garantisce
l'organizzazione  territoriale con gli strumenti di pianificazione di
cui agli articoli 10 e 11 della legge istitutiva del  Parco  naturale
delle Alpi Marittime.".