Art. 14. Abrogazioni e modificazioni di norme 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66; b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 65; c) lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990; d) lettera e1) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990; e) comma 6 dell'art. 9 della L.R. 12/1990; f) lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 36/1992; g) lettera e) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 36/1992. 2. La lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990, e' sostituita dalla seguente: "m) Parco naturale delle Alpi Marittime;". 3. La lettera m1) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990, e' sostituita dalla seguente: "m1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime;". 4. Il comma 12 dell'art. 9 della L.R. 12/1990 e' sostituito dal seguente: "12. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e' cosi' composto: a) nove rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'art. 14-ter di cui uno del Comune di Aisone, tre del Comune di Entracque, tre del Comune di Valdieri, due del Comune di Vernante; b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza; c) tre membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.". 5. Il titolo della legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 e' sostituito dal seguente: "Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben". 6. L'art. 1 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Istituzione della Riserva naturale speciale 1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben.". 7. ll secondo comma dell'art. 2 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente: "I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta --Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben''". 8. L'art. 3 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Finalita' 1. Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben sono specificate secondo quanto segue: a) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie juniperus phoenicea ivi presente e caratterizzante la vegetazione del luogo; b) tutelare e conservare le altre specie botaniche comprese nel perimetro della Riserva; c) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area; d) favorire la conoscenza della specie juniperus phoenicea e gli studi scientifici della stessa.". 9. L'art. 4 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Norme vincolistiche 1. Ad integrazione delle norme vincolistiche previste dalla legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime, oltre ai divieti in essa previsti,nell'area della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben e' fatto divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo. 2. Le violazioni al divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge istitutiva dei Parco naturale delle Alpi Marittime.". 10. L'art. 5 della L.R. 52/1984, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Gestione e pianificazione 1. La gestione della Riserva naturale speciale e' affidata all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime che garantisce l'organizzazione territoriale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime.".