Art. 15.
                            Norme finali
 
  1.  Nelle more delle nomine di cui alI'art. 4, comma 4, le funzioni
gestionali del Parco naturale delle Alpi Marittime  e  della  Riserva
naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San
Giovanni-Saben  sono  esercitate  dal  Consiglio  direttivo del Parco
naturale dell'Argentera  e  dal  Consiglio  direttivo  della  Riserva
naturale  del  Bosco  e dei Laghi di Palanfre' in carica alla data di
entrata in vigore della presente  legge,  ognuno  per  le  competenze
attualmente esercitate.
  2.  L'Ente  di  gestione  del  Parco  naturale delle Alpi Marittime
subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione del Parco
naturale dell'Argentera e della Riserva  naturale  del  bosco  e  dei
Laghi di Palanfre'.
  3.  L'Ente  di  gestione  del  Parco  naturale delle Alpi Marittime
succede nei rapporti di diritto pubblico e privato  posti  in  essere
dai  soppressi  Enti  di  gestione  di  cui  al comma 2 dalla data di
insediamento.
  4. Lo Statuto del Parco naturale delle Alpi Marittime prevede  sedi
operative specifiche per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei
Laghi di Palanfre'.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 14 marzo 1995
                          GIAN PAOLO BRIZIO
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  (Omissis).