Art. 15. Norme finali 1. Nelle more delle nomine di cui alI'art. 4, comma 4, le funzioni gestionali del Parco naturale delle Alpi Marittime e della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben sono esercitate dal Consiglio direttivo del Parco naturale dell'Argentera e dal Consiglio direttivo della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre' in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno per le competenze attualmente esercitate. 2. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale del bosco e dei Laghi di Palanfre'. 3. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma 2 dalla data di insediamento. 4. Lo Statuto del Parco naturale delle Alpi Marittime prevede sedi operative specifiche per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 14 marzo 1995 GIAN PAOLO BRIZIO ------ (Omissis).