Art. 2.
                               Confini
 
  1. I confini del Parco naturale delle Alpi Marittime, incidente sui
Comuni  di  Aisone,  Entraque,  Valdieri e Vernante, sono individuati
nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente  parte  integrante
della presente legge.
  2.  Con  la  redazione  del Piano d'area dl cui all'art. 10 possono
essere  individuate  aree  interne   al   Parco   naturale   con   le
classifiazioni   di   cui   al'art.  5  della  L.R.  12/1990:  l'area
individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma  1  e'
fin   d'ora   definita   come  "Riserva  naturale  speciale"  con  la
denominazione di Riserva naturale speciale del Bosco e dei  Laghi  di
Palanfre'.
  3.  I  confini  del  Parco  naturale  sono delimitati da tabelle da
collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte -
Parco naturale delle Alpi Marittime".
  4.  Le  tabelle  devono  essere  mantenute  in   buono   stato   di
conservazione e di leggibilita'.