Art. 2. Confini 1. I confini del Parco naturale delle Alpi Marittime, incidente sui Comuni di Aisone, Entraque, Valdieri e Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge. 2. Con la redazione del Piano d'area dl cui all'art. 10 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con le classifiazioni di cui al'art. 5 della L.R. 12/1990: l'area individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma 1 e' fin d'ora definita come "Riserva naturale speciale" con la denominazione di Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'. 3. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale delle Alpi Marittime". 4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.