Art. 3. Finalita' 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 12/1990, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime sono le seguenti: a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori; b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi; c) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti sul territorio; d) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali; e) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti, promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro. In considerazione dell'esistenza di centri abitati all'interno delle aree protette favorire la sperimentazione di attivita' economiche compatibili con l'ambiente e commisurate alle esigenze delle aree montane; f) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio.