Art. 3.
                              Finalita'
 
  1.  Nell'ambito  ed  a completamento dei principi generali indicati
nell'art. 1 della L.R. 12/1990,  le  finalita'  dell'istituzione  del
Parco naturale delle Alpi Marittime sono le seguenti:
   a)  tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali,
paesaggistiche del territorio del Parco, anche in  funzione  dell'uso
sociale di tali valori;
   b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini
didattici, culturali, scientifici e ricreativi;
   c)  garantire  la  salvaguardia  e  la  tutela  dei  beni immobili
presenti sul territorio;
   d) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali;
   e) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni
residenti, promuovendo la qualificazione delle condizioni di  vita  e
di   lavoro.  In  considerazione  dell'esistenza  di  centri  abitati
all'interno  delle  aree  protette  favorire  la  sperimentazione  di
attivita'  economiche  compatibili  con l'ambiente e commisurate alle
esigenze delle aree montane;
   f) tutelare e valorizzare  le  specie  faunistiche  e  floristiche
presenti sul territorio.