Art. 6. Personale 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si avvale di proprio personale determinato dalla sommatoria dei dipendenti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, art. 2, comma 1, lettere e) ed m) ed alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7, art. 3, comma 1, lettera m).