Art. 6.
                              Personale
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.  4,  comma  1,
l'Ente  di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si avvale
di proprio personale determinato dalla sommatoria dei  dipendenti  di
cui  alla  legge  regionale  23 gennaio 1989, n. 14, art. 2, comma 1,
lettere e) ed m) ed alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7,  art.
3, comma 1, lettera m).