Art. 7.
                         Vincoli e permessi
 
  1.  Sull'intero  territorio  del  Parco naturale, oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali  in  materia  di  tutela  ambientale,
della  flora  e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla
pesca, e' fatto divieto di:
   a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
   b) esercitare attivita' venatoria. Sono  comunque  consentiti  gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
   c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
   d)  danneggiare  e  distruggere  i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte  salve  le  operazioni  connesse  alle  attivita'  agricole   e
forestali per la manutenzione dell'area;
   e)  abbattere  o  danneggiare  alberi  che  abbiano un particolare
valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati
nel Piano d'area di cui all'art. 10;
   f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi
scientifici e previa autorizzazione  rilasciata  dal  Presidente  del
Parco;
   g)  costruire  nuove  strade  ed  ampliare  le esistenti se non in
funzione delle finalita' previste dall'art. 3;
   h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi  meccanici
fuoristrada;
   i)  effettuare  interventi  di  modificazione  o di demolizione di
nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che  possano  alterare
le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
  2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del
Parco  devono  corrispondere  alle finalita' di cui all'art. 3 e sono
definiti dagli strumenti urbanistici comunali  e  dal  Piano  di  cui
all'art. 10.
  3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono
fissate  in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi
dell'art. 24 della L.R. 12/1990.
  4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'art. 10 devono
essere applicate le seguenti normative:
   a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e'
consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai
fini di cui all'art. 3;
   b) la costruzione di nuovi edifici ed opere  di  qualsiasi  genere
che  determinino  alterazioni  dello  stato attuale dei luoghi, fatta
salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge,  e'  sottoposta
ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
  5.  ll  Piano  d'area  definisce  le  norme  particolari  di tutela
riferite alle  aree  a  diversa  classificazione  comprese  entro  il
perimetro   del  Parco,  con  particolare  riferimento  alla  Riserva
naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'.