Art. 7. Vincoli e permessi 1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area; e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d'area di cui all'art. 10; f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi scientifici e previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco; g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'art. 3; h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi. 2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui all'art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'art. 10. 3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 12/1990. 4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'art. 10 devono essere applicate le seguenti normative: a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui all'art. 3; b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, e' sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. 5. ll Piano d'area definisce le norme particolari di tutela riferite alle aree a diversa classificazione comprese entro il perimetro del Parco, con particolare riferimento alla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'.