Art. 9.
                              Vigilanza
 
  1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
   a) al personale di  sorveglianza  dell'Ente  di  gestione  di  cui
all'art.  4;
   b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di
caccia  e  di  pesca,  al  Corpo  Forestale  dello Stato in base alle
disposizioni di cui all'art. 27, comma  2,  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394;
   c)  alle  guardie  ecologiche  volontarie  in  virtu' di specifica
convenzione con l'Ente di gestione del Parco come previsto  dall'art.
14, comma 3, della L.R. 36/1992.