Art. 9. Vigilanza 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata: a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui all'art. 4; b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; c) alle guardie ecologiche volontarie in virtu' di specifica convenzione con l'Ente di gestione del Parco come previsto dall'art. 14, comma 3, della L.R. 36/1992.