(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze. 2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come "Beni Culturali Architettonici" nell'ambito del Comune. 3. Le norme della legge si applicano nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale siano stati individuati i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 56/1977.