(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12
                         del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e
decorativi  con significato storico, architettonico, ambientale degli
edifici e loro pertinenze.
  2. I caratteri tipologici, costruttivi  e  decorativi,  individuati
secondo  le  procedure  della  legge,  sono  riconosciuti  come "Beni
Culturali Architettonici" nell'ambito del Comune.
  3. Le norme della legge si applicano nei  Comuni  dotati  di  Piano
Regolatore  Generale,  approvato  ai  sensi  della  legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel
quale   siano  stati  individuati  i  beni  culturali  ambientali  da
salvaguardare  secondo  quanto  previsto  dall'art.  24  della   L.R.
56/1977.