Art. 2. Censimento dei particolari costruttivi e decorativi 1. I Comuni deliberano, entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi, di cui all'art. 1, servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali, dell'Universita' e del Politecnico, dei professionisti di qualificata competenza iscritti agli Ordini. 2. Il censimento e' costituito da schede tecniche contenenti la relazione illustrativa, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi e le indicazioni di comportamento al fine della loro tutela e valorizzazione. 3. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, delibera lo schema tipo degli elaborati scrittografici relativi alle schede tecniche. 4. L'insieme degli elaborati del censimento e' raccolto in un "catalogo dei beni culturali architettonici" che viene approvato dal Consiglio Comunale come "Allegato al Regolamento igienico edilizio comunale". 5. ll catalogo viene approvato entro un anno dall'inizio del censimento. 6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il catalogo dei beni culturali architettonici.