Art. 2.
         Censimento dei particolari costruttivi e decorativi
 
  1.  I  Comuni  deliberano,  entro  tre mesi dall'approvazione della
legge,  il  censimento  dei  caratteri   tipologici   costruttivi   e
decorativi,  di  cui  all'art.  1,  servendosi  di esperti in materia
scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali,  dell'Universita'  e
del   Politecnico,   dei  professionisti  di  qualificata  competenza
iscritti agli Ordini.
  2. Il censimento e' costituito da  schede  tecniche  contenenti  la
relazione  illustrativa,  gli  elaborati  grafici,  la documentazione
fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi  e  le
indicazioni   di   comportamento   al   fine   della  loro  tutela  e
valorizzazione.
  3. La Giunta  Regionale,  entro  novanta  giorni  dall'approvazione
della  legge,  delibera lo schema tipo degli elaborati scrittografici
relativi alle schede tecniche.
  4. L'insieme degli elaborati  del  censimento  e'  raccolto  in  un
"catalogo  dei beni culturali architettonici" che viene approvato dal
Consiglio Comunale come "Allegato al  Regolamento  igienico  edilizio
comunale".
  5.  ll  catalogo  viene  approvato  entro  un  anno dall'inizio del
censimento.
  6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il  catalogo
dei beni culturali architettonici.