Art. 2. 1. La regolarizzazione e' subordinata: a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi gia' assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennita' mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese; b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di assegnazione.