Art. 2.
 
  1. La regolarizzazione e' subordinata:
   a)  al  recupero  da  parte  dell'Ente  gestore  di tutti i canoni
arretrati, relativamente agli  alloggi  gia'  assegnati  e  ceduti  a
terzi,  ed  alla  corresponsione,  per  gli alloggi non assegnati, di
un'indennita'  mensile  pari  al   canone   oggettivo   dell'alloggio
determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data
di occupazione, oltre spese;
   b)  alla  circostanza  che  l'alloggio  non  sia  stato oggetto di
provvedimento di assegnazione.