Art. 3. 1. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, e' considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 30 marzo 1995 VERALDI