Art. 3.
 
  1.  Il  periodo  di  occupazione  effettiva,  fino  alla  data  del
provvedimento  di  regolarizzazione,  e'  considerato ad ogni effetto
come conduzione in locazione dell'alloggio.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
   Catanzaro, 30 marzo 1995
                               VERALDI