Art. 10. Dipartimenti ospedalieri 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, che dovra' esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione della proposta, trascorso il quale il parere si intende acquisito, approva il regolamento che disciplina l'articolazione dei presidi ospedalieri in dipartimenti, sulla base dei principi della integrazione tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, e collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri e della integrazione delle competenze gestionali.