Art. 10.
                      Dipartimenti ospedalieri
 
  1.  In  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 1, comma 10, del
decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale,  previo  parere
della  Commissione consiliare competente, che dovra' esprimersi entro
il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  acquisizione  della
proposta,  trascorso il quale il parere si intende acquisito, approva
il regolamento che disciplina l'articolazione dei presidi ospedalieri
in dipartimenti, sulla  base  dei  principi  della  integrazione  tra
divisioni,  sezioni  e servizi affini e complementari, e collegamento
tra servizi ospedalieri ed extra  ospedalieri  e  della  integrazione
delle competenze gestionali.