Art. 11.
            Piani attuativi delle Unita' Sanitarie Locali
                     e delle Aziende Ospedaliere
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge le Unita' Sanitarie Locali e  le  Aziende  ospedaliere
adottano  e  trasmettono  alla  Giunta  regionale  i  piani attuativi
raccordati alla quota parte del Fondo Sanitario Regionale  assegnato,
per  l'attuazione  del  Piano  Sanitario  regionale  per  il triennio
1995/97, redatti in conformita' ai contenuti del Piano stesso.
  2. I piani di cui al precedente comma debbono:
   a) individuare, con riferimento ai precedenti articoli 3 e 4,  gli
obiettivi  locali  e  particolari  per  una  gestione  unitaria  e di
utilizzazione delle risorse coerente con le funzionalita'  del  Piano
Sanitario Regionale, indicando, tra l'altro:
    le  iniziative finalizzate alla riqualificazione della spesa, con
particolare riguardo alla organizzazione del lavoro nei Poli Sanitari
Territoriali, al fine di rispondere alle esigenze degli  assistiti  e
di  ottenere  la  piena  utilizzazione e la massima produttivita' dei
servizi;
    gli  interventi   innovativi   e   quelli   di   riequilibrio   e
riconversione    della   rete   dei   servizi   sanitari   prevedendo
prioritariamente la utilizzazione ottimale delle strutture esistenti,
da   riconvertire   o   ancora   non   attivate,   con   destinazione
preferibilmente   a  residenze  sanitarie  assistenziali.  I  presidi
ospedalieri  non  ancora  attivati  sono  utilizzati  come  strutture
riabilitative   di   lungo   degenza   e/o  ai  fini  dell'assistenza
ospedaliera diurna, oppure per le  sperimentazioni  di  cui  all'art.
9-bis  del  decreto  legislativo di riordino. Nei presidi ospedalieri
non attivati sono comunque localizzati i Distretti sanitari ricadenti
nell'ambito territoriale di riferimento;
    le iniziative tendenti a raggiungere,  a  parita'  di  costo,  il
miglioramento  della  qualita'  ed  efficienza  dei  servizi  e delle
prestazioni;
   b)  definire  tempi  e  modalita'  per  la   realizzazione   degli
interventi   e   delle   iniziative  programmate,  con  l'indicazione
dell'ordine di priorita';
   c) definire le conseguenti necessita' finanziarie  e  la  relativa
spesa,  distintamente  per  quote  di  parte corrente, a destinazione
vincolata e in conto capitale.
  3.  Ferme  restando  le  specialita'  previste   in   ogni   ambito
territoriale, le Unita' Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere nei
piani  attuativi possono proporre variazioni al numero di posti letto
purche'  giustificate  da  dati  epidemiologici  e  dagli  indici  di
funzionalita'   (tasso   di   utilizzazione,  degenza  media,  indice
interventi  chirurgici,  tempi  di  attesa)  e  dalla  produttivita',
efficienza   ed  efficacia  dell'azienda  stessa.  Per  le  eventuali
proposte di  attivazione  di  specialita'  non  previste  nell'ambito
territoriale  la  Giunta regionale individuera' l'ambito territoriale
da ridurre al fine di mantenere inalterato il  numero  massimo  nella
Regione di posti letto previsti per ciascuna specialita'.
  4.  La  Giunta  regionale  -  Assessorato  alla  Sanita'  - entro i
successivi  quindici  giorni  dal  ricevimento,  trasmette  i   piani
attuativi,   con   le   osservazioni,   alla  Commissione  consiliare
competente per il parere preventivo, ai  sensi  dell'articolo  14,  3
comma, dello Statuto. La Commissione esprimera' perentoriamente entro
quarantacinque giorni dal ricevimento il parere di competenza.
  5. In caso di inadempienza di una o piu' Unita' Sanitarie Locali la
Giunta   regionale   provvede  comunque  all'approvazione  di  quelli
pervenuti secondo le procedure indicate nel precedente  comma,  fermo
restando  il  potere  sostitutivo previsto dal successivo articolo 15
nei confronti delle Unita' Sanitarie Locali inadempienti.
  6. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  sono  estese,  in
quanto applicabili, alle Aziende Ospedaliere.