Art. 11. Piani attuativi delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unita' Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere adottano e trasmettono alla Giunta regionale i piani attuativi raccordati alla quota parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato, per l'attuazione del Piano Sanitario regionale per il triennio 1995/97, redatti in conformita' ai contenuti del Piano stesso. 2. I piani di cui al precedente comma debbono: a) individuare, con riferimento ai precedenti articoli 3 e 4, gli obiettivi locali e particolari per una gestione unitaria e di utilizzazione delle risorse coerente con le funzionalita' del Piano Sanitario Regionale, indicando, tra l'altro: le iniziative finalizzate alla riqualificazione della spesa, con particolare riguardo alla organizzazione del lavoro nei Poli Sanitari Territoriali, al fine di rispondere alle esigenze degli assistiti e di ottenere la piena utilizzazione e la massima produttivita' dei servizi; gli interventi innovativi e quelli di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari prevedendo prioritariamente la utilizzazione ottimale delle strutture esistenti, da riconvertire o ancora non attivate, con destinazione preferibilmente a residenze sanitarie assistenziali. I presidi ospedalieri non ancora attivati sono utilizzati come strutture riabilitative di lungo degenza e/o ai fini dell'assistenza ospedaliera diurna, oppure per le sperimentazioni di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo di riordino. Nei presidi ospedalieri non attivati sono comunque localizzati i Distretti sanitari ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento; le iniziative tendenti a raggiungere, a parita' di costo, il miglioramento della qualita' ed efficienza dei servizi e delle prestazioni; b) definire tempi e modalita' per la realizzazione degli interventi e delle iniziative programmate, con l'indicazione dell'ordine di priorita'; c) definire le conseguenti necessita' finanziarie e la relativa spesa, distintamente per quote di parte corrente, a destinazione vincolata e in conto capitale. 3. Ferme restando le specialita' previste in ogni ambito territoriale, le Unita' Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere nei piani attuativi possono proporre variazioni al numero di posti letto purche' giustificate da dati epidemiologici e dagli indici di funzionalita' (tasso di utilizzazione, degenza media, indice interventi chirurgici, tempi di attesa) e dalla produttivita', efficienza ed efficacia dell'azienda stessa. Per le eventuali proposte di attivazione di specialita' non previste nell'ambito territoriale la Giunta regionale individuera' l'ambito territoriale da ridurre al fine di mantenere inalterato il numero massimo nella Regione di posti letto previsti per ciascuna specialita'. 4. La Giunta regionale - Assessorato alla Sanita' - entro i successivi quindici giorni dal ricevimento, trasmette i piani attuativi, con le osservazioni, alla Commissione consiliare competente per il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 14, 3 comma, dello Statuto. La Commissione esprimera' perentoriamente entro quarantacinque giorni dal ricevimento il parere di competenza. 5. In caso di inadempienza di una o piu' Unita' Sanitarie Locali la Giunta regionale provvede comunque all'approvazione di quelli pervenuti secondo le procedure indicate nel precedente comma, fermo restando il potere sostitutivo previsto dal successivo articolo 15 nei confronti delle Unita' Sanitarie Locali inadempienti. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, alle Aziende Ospedaliere.