Art. 12.
               Verifica del Piano Sanitario Regionale
 
  1.  Lo  stato  di  attuazione  del  Piano  Sanitario  Regionale  e'
sottoposto a verifica annuale con riferimento  ai  singoli  obiettivi
programmati  ed  ai risultati conseguiti per effetto degli interventi
realizzati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. Il piano  sanitario  regionale  ha  validita'  per  il  triennio
1995/1997;  nell'ultimo  anno  del  triennio  sara' adeguato al nuovo
piano sanitario nazionale  che  avra'  come  riferimento  il  periodo
1997/1999.