Art. 12. Verifica del Piano Sanitario Regionale 1. Lo stato di attuazione del Piano Sanitario Regionale e' sottoposto a verifica annuale con riferimento ai singoli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Il piano sanitario regionale ha validita' per il triennio 1995/1997; nell'ultimo anno del triennio sara' adeguato al nuovo piano sanitario nazionale che avra' come riferimento il periodo 1997/1999.