Art. 13. Adeguamento del Piano Sanitario Regionale 1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le Unita' Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere, devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei Piani attuativi di cui al precedente art. 11 alla Giunta regionale la quale, entro il successivo 30 aprile, sottopone al Consiglio regionale la relazione sullo stato sanitario della Regione e le modifiche e le integrazioni che si rivelassero necessarie per l'aggiornamento del Piano Sanitario Regionale.