Art. 13.
              Adeguamento del Piano Sanitario Regionale
 
  1.  Entro il 28 febbraio di ciascun anno le Unita' Sanitarie Locali
e le Aziende ospedaliere,  devono  trasmettere  una  relazione  sullo
stato di attuazione dei Piani attuativi di cui al precedente art.  11
alla  Giunta  regionale  la  quale,  entro  il  successivo 30 aprile,
sottopone al Consiglio regionale la relazione sullo  stato  sanitario
della  Regione  e  le  modifiche e le integrazioni che si rivelassero
necessarie per l'aggiornamento del Piano Sanitario Regionale.