Art. 14.
                     Rapporti con l'Universita'
 
  1. I rapporti tra la Regione e l'Universita'  di  Reggio  Calabria,
facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia di Catanzaro sono regolati dalle
disposizioni previste dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  di
riordino,  mediante  specifici  protocolli d'intesa, anche per quanto
riguarda la formazione e  l'aggiornamento  del  personale,  approvati
dalla  Giunta  regionale,  previo parere della Commissione consiliare
competente che dovra' esprimere il proprio parere  entro  il  termine
perentorio  di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della
proposta.
  2. L'apporto alle attivita' del servizio sanitario  della  facolta'
di  medicina,  nonche'  le specifiche esigenze del Servizio sanitario
connesse alla formazione degli specializzandi,  alla  formazione  del
personale  sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione
sono regolamentati dai protocolli di cui al precedente comma.
  3. I protocolli d'intesa determinano in particolare:
   a)  le  unita'  operative  universitarie  che  svolgono  attivita'
assistenziali;
   b) il numero  e  la  tipologia  delle  strutture  ospedaliere  cui
vengono   affidate   funzioni   didattiche   integrative   di  quelle
universitarie;
   c) il personale, le attrezzature ed il materiale che le  strutture
universitarie utilizzano nelle attivita' assistenziali;
   d)  l'individuazione  delle strutture ospedaliere ed universitarie
presso le quali si svolge la formazione degli specializzandi iscritti
alle scuole universitarie di specializzazione;
   e) l'istituzione, sulla base delle esigenze  di  formazione  e  di
prestazioni  rilevate  dalla  programmazione  regionale,  di corsi di
specializzazione presso i presidi ospedalieri delle aziende sanitarie
e le aziende ospedaliere, purche'  le  relative  strutture  siano  in
possesso  dei  requisiti  di  idoneita' di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
   f) i  criteri  ed  i  principi  generali  per  la  formazione  del
personale  sanitario  infermieristico  tecnico e della riabilitazione
fermo restando che tale formazione, a norma dell'art. 1,  lettera  o)
della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, avviene in sede ospedaliera,
presso altre strutture del servizio sanitario.
  4. Il protocollo d'intesa Regione-Universita' ha durata triennale e
di norma coincide con la vigenza del piano sanitario regionale.
  5. Nelle more della definizione dei protocolli di cui al precedente
comma  resta  in  vigore  la  convenzione  gia'  stipulata  ai  sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.