Art. 14. Rapporti con l'Universita' 1. I rapporti tra la Regione e l'Universita' di Reggio Calabria, facolta' di Medicina e Chirurgia di Catanzaro sono regolati dalle disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, mediante specifici protocolli d'intesa, anche per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che dovra' esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della proposta. 2. L'apporto alle attivita' del servizio sanitario della facolta' di medicina, nonche' le specifiche esigenze del Servizio sanitario connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono regolamentati dai protocolli di cui al precedente comma. 3. I protocolli d'intesa determinano in particolare: a) le unita' operative universitarie che svolgono attivita' assistenziali; b) il numero e la tipologia delle strutture ospedaliere cui vengono affidate funzioni didattiche integrative di quelle universitarie; c) il personale, le attrezzature ed il materiale che le strutture universitarie utilizzano nelle attivita' assistenziali; d) l'individuazione delle strutture ospedaliere ed universitarie presso le quali si svolge la formazione degli specializzandi iscritti alle scuole universitarie di specializzazione; e) l'istituzione, sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, di corsi di specializzazione presso i presidi ospedalieri delle aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, purche' le relative strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; f) i criteri ed i principi generali per la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione fermo restando che tale formazione, a norma dell'art. 1, lettera o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, avviene in sede ospedaliera, presso altre strutture del servizio sanitario. 4. Il protocollo d'intesa Regione-Universita' ha durata triennale e di norma coincide con la vigenza del piano sanitario regionale. 5. Nelle more della definizione dei protocolli di cui al precedente comma resta in vigore la convenzione gia' stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.