Art. 15.
                   Vigilanza e poteri sostitutivi
 
  1.  L'Assessore  regionale  alla  Sanita',  avvalendosi  dei propri
uffici,  vigila  sulla  regolare  e  puntuale  attuazione  del  Piano
Sanitario  regionale  da  parte delle Unita' Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere tenuto presente quanto previsto dall'articolo 10,
comma secondo, del decreto legislativo di riordino.
  2. In caso di violazione degli indirizzi, delle prescrizioni e  dei
vincoli  del  Piano  Sanitario  regionale,  delle  disposizioni della
presente legge o delle direttive della Regione,  ovvero  in  caso  di
omissione di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione
sanitaria  regionale,  previsti  entro  termini  perentori, la Giunta
regionale esercita il potere sostitutivo  ai  sensi  della  normativa
vigente  in materia. A tal fine, la Giunta regionale, previa diffida,
rivolta dall'Assessore alla Sanita'  all'Unita'  Sanitaria  Locale  o
all'Azienda  ospedaliera inadempienti, esercita i poteri sostitutivi,
entro il termine perentorio di trenta giorni.