Art. 15. Vigilanza e poteri sostitutivi 1. L'Assessore regionale alla Sanita', avvalendosi dei propri uffici, vigila sulla regolare e puntuale attuazione del Piano Sanitario regionale da parte delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere tenuto presente quanto previsto dall'articolo 10, comma secondo, del decreto legislativo di riordino. 2. In caso di violazione degli indirizzi, delle prescrizioni e dei vincoli del Piano Sanitario regionale, delle disposizioni della presente legge o delle direttive della Regione, ovvero in caso di omissione di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione sanitaria regionale, previsti entro termini perentori, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine, la Giunta regionale, previa diffida, rivolta dall'Assessore alla Sanita' all'Unita' Sanitaria Locale o all'Azienda ospedaliera inadempienti, esercita i poteri sostitutivi, entro il termine perentorio di trenta giorni.