Art. 16. Servizi di diagnosi e cura 1. Le Unita' Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere in conformita' al Piano Sanitario regionale proporranno i servizi di diagnosi e cura e la loro collocazione nei Presidi Ospedalieri e nelle Aziende Ospedaliere, sulla base delle dimensioni dei Presidi, delle unita' operative di degenza previste e del bacino di utenza, tenendo conto di quelli gia' istituiti dalla Regione e nel rispetto dei livelli di funzionalita' e di produttivita' degli stessi servizi.