Art. 16.
                     Servizi di diagnosi e cura
 
  1.  Le  Unita'  Sanitarie  Locali  e  le  Aziende  ospedaliere   in
conformita'  al  Piano  Sanitario  regionale proporranno i servizi di
diagnosi e cura e la loro  collocazione  nei  Presidi  Ospedalieri  e
nelle  Aziende  Ospedaliere, sulla base delle dimensioni dei Presidi,
delle unita' operative di degenza previste e del  bacino  di  utenza,
tenendo  conto  di quelli gia' istituiti dalla Regione e nel rispetto
dei livelli di funzionalita' e di produttivita' degli stessi servizi.