Art. 17.
              Formazione ed aggiornamento del personale
 
  1.  La  Regione individua nella formazione e nell'aggiornamento del
personale un obiettivo da perseguire in sede regionale e  locale,  al
fine  di far progredire il livello di preparazione, il coinvolgimento
professionale e la propensione ad assumere responsabilita'  di  tutto
il personale dipendente del Servizio Sanitario regionale.
  2.   Ferme   restando   le   competenze   dell'Universita'  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, la Regione per il
triennio di validita' del piano, assume la seguente strategia per  la
formazione manageriale:
   garantire  lo  svolgimento  di  corsi mirati, finalizzati non solo
alla  diffusione  di  conoscenze  di  natura  teorica,  quanto   allo
svolgimento  di  attivita'  di  insegnamento  in  contesti  operativi
concreti;
   garantire la costante valutazione, a livello regionale  e  locale,
dei risultati dell'attivita' di formazione;
   prevedere  la  collaborazione tra Regione, Unita' Sanitaria Locale
ed Azienda ospedaliera ed Universita' della Calabria, nelle  fasi  di
definizione, attuazione e valutazione delle strategie formative.
  3.  A  tal  fine  la  Giunta  regionale  predispone  i piani per la
formazione e l'aggiornamento del  personale  delle  Unita'  Sanitarie
Locali  e  delle Aziende ospedaliere, previo parere della Commissione
consiliare competente, che  dovra'  esprimersi  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  acquisizione  della  proposta, trascorso il quale il
parere si intende concesso.