Art. 17. Formazione ed aggiornamento del personale 1. La Regione individua nella formazione e nell'aggiornamento del personale un obiettivo da perseguire in sede regionale e locale, al fine di far progredire il livello di preparazione, il coinvolgimento professionale e la propensione ad assumere responsabilita' di tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario regionale. 2. Ferme restando le competenze dell'Universita' di cui all'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, la Regione per il triennio di validita' del piano, assume la seguente strategia per la formazione manageriale: garantire lo svolgimento di corsi mirati, finalizzati non solo alla diffusione di conoscenze di natura teorica, quanto allo svolgimento di attivita' di insegnamento in contesti operativi concreti; garantire la costante valutazione, a livello regionale e locale, dei risultati dell'attivita' di formazione; prevedere la collaborazione tra Regione, Unita' Sanitaria Locale ed Azienda ospedaliera ed Universita' della Calabria, nelle fasi di definizione, attuazione e valutazione delle strategie formative. 3. A tal fine la Giunta regionale predispone i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, previo parere della Commissione consiliare competente, che dovra' esprimersi entro trenta giorni dalla data di acquisizione della proposta, trascorso il quale il parere si intende concesso.