Art. 18.
                          Norme transitorie
 
  1. La Regione, in sede di esame dei Piani  attuativi  delle  Unita'
Sanitarie Locali di cui al precedente articolo 11, terra' conto delle
particolari  condizioni  di  disagio,  connesse  alle caratteristiche
geomorfologiche  e   logistiche   delle   aree   montane,   ai   fini
dell'applicazione  delle  norme  di  cui  all'art.  3  della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
  2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, i criteri per la  disattivazione  e/o
la  riconversione  dei  presidi ospedalieri sono quelli contenuti nel
documento n. 2, "Rideterminazione della rete ospedaliera",  approvato
unitamente alla presente legge.
  3.  Il  tasso massimo di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e' quello indicato nella tabella  n.  4  di
cui al citato documento n. 2 ridotto di dieci punti.
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo  4
del  decreto-legge  2  ottobre  1993,  n.  396,  la  Giunta regionale
sottopone al Consiglio una proposta di adeguamento  del  piano  degli
interventi  previsti  in  attuazione  dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con  il
Piano Sanitario Regionale.
  5.  Nel  caso  in  cui  una  divisione  o  servizio ospedaliero, in
relazione alla attivita' assistenziale prestata, venga scissa in piu'
parti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione tra i
due o piu' posti di nuova istituzione, in applicazione  del  4  comma
dell'art.  29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.