Art. 18. Norme transitorie 1. La Regione, in sede di esame dei Piani attuativi delle Unita' Sanitarie Locali di cui al precedente articolo 11, terra' conto delle particolari condizioni di disagio, connesse alle caratteristiche geomorfologiche e logistiche delle aree montane, ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i criteri per la disattivazione e/o la riconversione dei presidi ospedalieri sono quelli contenuti nel documento n. 2, "Rideterminazione della rete ospedaliera", approvato unitamente alla presente legge. 3. Il tasso massimo di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' quello indicato nella tabella n. 4 di cui al citato documento n. 2 ridotto di dieci punti. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, la Giunta regionale sottopone al Consiglio una proposta di adeguamento del piano degli interventi previsti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con il Piano Sanitario Regionale. 5. Nel caso in cui una divisione o servizio ospedaliero, in relazione alla attivita' assistenziale prestata, venga scissa in piu' parti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione tra i due o piu' posti di nuova istituzione, in applicazione del 4 comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.