Art. 19. Finanziamento del Piano Sanitario Regionale 1. Al finanziamento della presente legge si provvede: a) con le assegnazioni di parte corrente ed in conto capitale delle quote spettanti alla Regione sul fondo sanitario nazionale secondo le modalita' indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino; b) con le risorse che la Regione destina al servizio sanitario regionale in sede di approvazione della legge di bilancio; c) con le disponibilita' iscritte nel bilancio regionale, nonche' quelle stanziate nei bilanci degli enti locali per le spese di natura socio-assistenziale; d) con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 2. La spesa di parte corrente per l'anno 1995 e' quantificata in lire 3.187 miliardi, comprese le entrate proprie stimabili in lire 65.554 milioni e le spese per i rimborsi alle altre regioni per le prestazioni che saranno rese ai cittadini residenti nella regione nel corso dell'anno e stimabili in lire 205.384 milioni. 3. Qualora nel corso dell'anno si verifichi l'insufficienza del fondo sanitario regionale, la Regione adattera' i provvedimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo di riordino ovvero integrera' il predetto fondo con risorse proprie.