Art. 19.
             Finanziamento del Piano Sanitario Regionale
 
  1. Al finanziamento della presente legge si provvede:
   a)  con  le  assegnazioni  di  parte corrente ed in conto capitale
delle quote spettanti alla  Regione  sul  fondo  sanitario  nazionale
secondo   le   modalita'   indicate   nell'articolo  12  del  decreto
legislativo di riordino;
   b) con le risorse che la Regione  destina  al  servizio  sanitario
regionale in sede di approvazione della legge di bilancio;
   c)  con le disponibilita' iscritte nel bilancio regionale, nonche'
quelle stanziate nei bilanci degli enti locali per le spese di natura
socio-assistenziale;
   d) con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
  2. La spesa di parte corrente per l'anno 1995  e'  quantificata  in
lire  3.187  miliardi,  comprese le entrate proprie stimabili in lire
65.554 milioni e le spese per i rimborsi alle altre  regioni  per  le
prestazioni che saranno rese ai cittadini residenti nella regione nel
corso dell'anno e stimabili in lire 205.384 milioni.
  3.  Qualora  nel  corso  dell'anno si verifichi l'insufficienza del
fondo sanitario  regionale,  la  Regione  adattera'  i  provvedimenti
previsti  dall'articolo 13 del decreto legislativo di riordino ovvero
integrera' il predetto fondo con risorse proprie.