Art. 2.
                              Finalita'
 
  1.  Il  Piano  Sanitario  Regionale  e'  finalizzato  a realizzare,
attraverso i momenti coordinati e integrati della prevenzione,  della
cura  e  della  riabilitazione, la tutela della salute dei cittadini,
qualitativamente  appropriata,  basata  sul  pieno   rispetto   della
dignita'   della   persona,   adottando  criteri  di  efficienza,  di
produttivita' e di  economicita'  idonei  a  realizzare  un  corretto
rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici.
  2.  Ai  suddetti  fini  il  Piano  Sanitario  Regionale  indica  le
modalita' di riorganizzazione e coordinamento dei servizi sanitari in
modo da  pervenire  alla  progressiva  eliminazione  degli  squilibri
territoriali e strutturali esistenti.
  3. Le Unita' Sanitarie Locali sono articolate, territorialmente, in
Distretti  Sanitari,  e  nell'ambito  di  questi,  in  Poli  Sanitari
Territoriali, in conformita' ai criteri all'uopo  fissati  dal  Piano
Sanitario Regionale.
  4.  Il  Piano  persegue  le  sue  finalita' attraverso le strutture
sanitarie pubbliche e private che rispondono ai  requisiti  richiesti
dalla normativa nazionale e regionale.