Art. 2. Finalita' 1. Il Piano Sanitario Regionale e' finalizzato a realizzare, attraverso i momenti coordinati e integrati della prevenzione, della cura e della riabilitazione, la tutela della salute dei cittadini, qualitativamente appropriata, basata sul pieno rispetto della dignita' della persona, adottando criteri di efficienza, di produttivita' e di economicita' idonei a realizzare un corretto rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici. 2. Ai suddetti fini il Piano Sanitario Regionale indica le modalita' di riorganizzazione e coordinamento dei servizi sanitari in modo da pervenire alla progressiva eliminazione degli squilibri territoriali e strutturali esistenti. 3. Le Unita' Sanitarie Locali sono articolate, territorialmente, in Distretti Sanitari, e nell'ambito di questi, in Poli Sanitari Territoriali, in conformita' ai criteri all'uopo fissati dal Piano Sanitario Regionale. 4. Il Piano persegue le sue finalita' attraverso le strutture sanitarie pubbliche e private che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.