Art. 3.
                         Obiettivi generali
 
  1.  Il Piano Sanitario Regionale individua per il periodo della sua
durata.
  A) Gli obiettivi sostanziali concernenti:
   l'adeguamento dell'assistenza sanitaria  di  diagnosi  e  cura  di
base,   generica   e   pediatrica,   specialistica,  infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica ai bisogni della popolazione;
   la   razionalizzazione   e   l'equilibrata   distribuzione   delle
prestazioni  sanitarie  sul  territorio  regionale con riferimento ai
livelli uniformi di assistenza sanitaria definiti dal Piano Sanitario
Nazionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo di riordino;
   lo sviluppo e l'organizzazione - in riferimento all'art. 26  della
legge  23  dicembre 1978 n. 833, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed
in armonia al dettato di cui al Piano  Sanitario  Nazionale  (decreto
del  Presidente  della  Repubblica 1 marzo 1994) - delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti
portatori  di  handicap  per   disabilita'   fisiche,   psichiche   e
sensoriali,  individuando  anche  iniziative specifiche e coordinando
gli interventi previsti dal Piano Sanitario Regionale;
   l'incremento  dell'attivita' di prevenzione delle malattie e degli
infortuni  per  mezzo  della  profilassi  degli  eventi   morbosi   e
l'indicazione   delle   misure  idonee  ad  eliminare  i  fattori  di
nocivita', pericolosita' e deterioramento negli ambienti di vita e di
lavoro e ad assicurare l'igiene degli alimenti, delle bevande  e  dei
prodotti di origine animale;
   il  coordinamento  delle  politiche  di  intervento  tra i settori
sociale e sanitario;
   la formazione di una moderna  coscienza  sanitaria  per  mezzo  di
azioni di educazione sanitaria dei singoli e della collettivita'.
  B)  Gli  obiettivi  strumentali  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento delle strutture sanitarie, prevedendo,  in  conformita'
agli indirizzi e alle indicazioni comunque desumibili dalla normativa
nazionale, i criteri generali per:
   l'articolazione   delle   Unita'  Sanitarie  Locali  in  Distretti
sanitari e in Poli sanitari territoriali nonche', in tali ambiti,  la
localizzazione,   l'ambito   territoriale   di   riferimento   ed  il
dimensionamento dei servizi specialistici ambulatoriali,  ospedalieri
ed  extraospedalieri, anche multizonali, esistenti o da istituire nel
quadro  del  riequilibrio  delle  datazioni  sanitarie,  nonche'   la
riorganizzazione delle relative attivita';
   il fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale in relazione
ai servizi ed ai presidi pubblici ed il conseguente adeguamento degli
organici  tenuto  conto  anche  di  una  corretta  applicazione della
disciplina delle compatibilita' nonche' l'attuazione della  mobilita'
sulla base oggettiva dei servizi effettivi da coprire;
   il   fabbisogno   di   attrezzature   per   il   potenziamento   e
l'ammodernamento dei servizi pubblici;
   la formazione e l'aggioruamento del personale addetto al  Servizio
Sanitario   regionale,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni
tecnico-professionali, organizzative e gestionali;
   l'adeguamento, mediante sistemi informatici,  degli  strumenti  di
rilevazione   dei   dati  epidemiologici,  statistici  e  finanziari,
necessari alle esigenze conoscitive, di valutazione  e  di  controllo
della  Regione anche ai fini dei conseguenti indirizzi gestionali per
le Unita' Sanitarie Locali  e  per  le  aziende  ospedaliere  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino;
   la  definizione  e la localizzazione del fabbisoguo di prestazioni
professionali  convenzionate  per  la  medicina  generale  e  per  la
pediatria   di   libera  scelta,  per  i  servizi  specialistici  nei
poliambulatori intra ed extraospedalieri, nonche'  per  le  attivita'
specialistiche  di  ricovero,  cura e riabilitazione presso strutture
private, secondo le reali necessita' ed in  relazione  alla  qualita'
dei  servizi offerti, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
4, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel rispetto
di  quanto  previsto  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  di
riordino;
   la  partecipazione  del  volontariato  ed  il  coordinamento delle
attivita' che esso e' ammesso a svolgere nei presidi  e  nei  servizi
pubblici territoriali;
   la  partecipazione  dei  cittadini  alla  verifica  della qualita'
dell'assistenza sanitaria come indicato all'articolo 14  del  decreto
legislativo di riordino.