Art. 3. Obiettivi generali 1. Il Piano Sanitario Regionale individua per il periodo della sua durata. A) Gli obiettivi sostanziali concernenti: l'adeguamento dell'assistenza sanitaria di diagnosi e cura di base, generica e pediatrica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica ai bisogni della popolazione; la razionalizzazione e l'equilibrata distribuzione delle prestazioni sanitarie sul territorio regionale con riferimento ai livelli uniformi di assistenza sanitaria definiti dal Piano Sanitario Nazionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo di riordino; lo sviluppo e l'organizzazione - in riferimento all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in armonia al dettato di cui al Piano Sanitario Nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994) - delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap per disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali, individuando anche iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dal Piano Sanitario Regionale; l'incremento dell'attivita' di prevenzione delle malattie e degli infortuni per mezzo della profilassi degli eventi morbosi e l'indicazione delle misure idonee ad eliminare i fattori di nocivita', pericolosita' e deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro e ad assicurare l'igiene degli alimenti, delle bevande e dei prodotti di origine animale; il coordinamento delle politiche di intervento tra i settori sociale e sanitario; la formazione di una moderna coscienza sanitaria per mezzo di azioni di educazione sanitaria dei singoli e della collettivita'. B) Gli obiettivi strumentali in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie, prevedendo, in conformita' agli indirizzi e alle indicazioni comunque desumibili dalla normativa nazionale, i criteri generali per: l'articolazione delle Unita' Sanitarie Locali in Distretti sanitari e in Poli sanitari territoriali nonche', in tali ambiti, la localizzazione, l'ambito territoriale di riferimento ed il dimensionamento dei servizi specialistici ambulatoriali, ospedalieri ed extraospedalieri, anche multizonali, esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle datazioni sanitarie, nonche' la riorganizzazione delle relative attivita'; il fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale in relazione ai servizi ed ai presidi pubblici ed il conseguente adeguamento degli organici tenuto conto anche di una corretta applicazione della disciplina delle compatibilita' nonche' l'attuazione della mobilita' sulla base oggettiva dei servizi effettivi da coprire; il fabbisogno di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi pubblici; la formazione e l'aggioruamento del personale addetto al Servizio Sanitario regionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali; l'adeguamento, mediante sistemi informatici, degli strumenti di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari, necessari alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo della Regione anche ai fini dei conseguenti indirizzi gestionali per le Unita' Sanitarie Locali e per le aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino; la definizione e la localizzazione del fabbisoguo di prestazioni professionali convenzionate per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta, per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, nonche' per le attivita' specialistiche di ricovero, cura e riabilitazione presso strutture private, secondo le reali necessita' ed in relazione alla qualita' dei servizi offerti, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo di riordino; la partecipazione del volontariato ed il coordinamento delle attivita' che esso e' ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi pubblici territoriali; la partecipazione dei cittadini alla verifica della qualita' dell'assistenza sanitaria come indicato all'articolo 14 del decreto legislativo di riordino.