Art. 4.
                         Obiettivi specifici
 
  1.  Il  Piano Sanitario Regionale, oltre agli obiettivi generali di
cui al precedente articolo 3, individua, per  il  periodo  della  sua
durata,   gli   obiettivi   specifici,   da   perseguire  mediante  i
progetti-obiettivo e le  azioni  programmate  di  cui  al  successivo
articolo 20.
  2.  La  Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale
competente, che dovra' essere espresso entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla  data  di  acquisizione  della  proposta,
approva  i piani attuativi per ciascun settore d'intervento di cui al
comma precedente, avviando anche programmi di  ricerca  su  specifici
temi  di  interesse  socio-sanitario, avvalendosi, ove necessario, di
strutture ed istituzioni tecnico-scientifiche, pubbliche  o  private,
di riconosciuta competenza nelle rispettive materie.
  3.   Restano   fermi  i  compiti  dell'Osservatorio  Epidemiologico
Regionale di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 27.